IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il  quale  dispone  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, secondo il quale, tra l'altro, nelle amministrazioni statali  il
piano triennale dei fabbisogni  di  personale,  adottato  annualmente
dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  o  del  Ministro  delegato,  su   proposta   del   Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del  27  luglio  2018,  recante  «Linee  di
indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni   di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare
il paragrafo  2  dove  si  chiarisce  che  con  il  decreto  previsto
dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si provvede anche all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni
delle amministrazioni statali; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  per  l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e in  particolare  l'art.  3,
comma 1, secondo  cui,  tra  l'altro,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 399, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
possono procedere, a  decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa  pari  al  100
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019  con  il
quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
con il decreto e le procedure  di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  previa   richiesta   delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla  base  del  piano  dei
fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019
e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a  economie  da
cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire  dal  budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni  e
della programmazione finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 3, comma 4 della richiamata legge n. 56 del  2019,  il
quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso  al  pubblico
impiego, per il triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 399, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con
le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art.  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto  dell'art.  4,  commi  3  e
3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano
dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato  di  vincitori  o
allo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti,  nel  limite  massimo
dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e
3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel  limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione  previste  per
il corrispondente triennio,  al  netto  delle  risorse  di  cui  alla
lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies
e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35,
comma  5,  del  decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,
successivamente alla maturazione  della  corrispondente  facolta'  di
assunzione; 
  Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019,  il
quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della  facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati  relativi
alle assunzioni o all'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al  fine  di  consentire  agli
stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle  restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3; 
  Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019  secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi  di  accesso  al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure  concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'art.   30   del   medesimo   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
ed in particolare il comma 4 dell'art. 7,  inerente  al  reclutamento
dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro, che la  percentuale  sui
posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso  non  puo'
essere inferiore al cinquanta per cento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
marzo 2020,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale  di  duecentodieci
posti nella qualifica  di  dirigente  di  seconda  fascia  nei  ruoli
amministrativi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  ed  in
particolare l'art. 20, comma 3, secondo cui, ferme restando le  norme
di   contenimento   della   spesa   di   personale,   le    pubbliche
amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli  fini  di  cui  ai
commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti  finanziari  per  le
assunzioni a tempo indeterminato previsti  dalle  norme  vigenti,  al
netto delle risorse destinate alle assunzioni a  tempo  indeterminato
per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti  di
spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n.  122,  calcolate  in
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio  2015-2017
a condizione che  le  medesime  amministrazioni  siano  in  grado  di
sostenere  a  regime  la   relativa   spesa   di   personale   previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse  finanziarie
da parte dell'organo di controllo interno  di  cui  all'art.  40-bis,
comma 1,  e  che  prevedano  nei  propri  bilanci  la  contestuale  e
definitiva riduzione di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9,
comma 28; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  ed  in
particolare  l'art.  22,  comma  15  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  laddove  viene  disposto,  tra  l'altro,  che  per  il
triennio  2020-2022,  le  pubbliche  amministrazioni,  al   fine   di
valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti  facolta'  assunzionali,  procedure  selettive  per  la
progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,  fermo
restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti  per  l'accesso
dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure  selettive
riservate non puo' superare il 30 per cento di  quelli  previsti  nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria; 
  Visto il richiamato decreto legislativo  n.  165  del  2001  ed  in
particolare l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva
una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili
destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree
avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli  o
competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche'  sul  numero  e
sulla tipologia degli incarichi rivestiti; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta' da  parte  del  Ministero  della  difesa,  che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale  si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 e' prorogato  al  31
dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, secondo cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non  economici  e
gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio  di  nuove  procedure
concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e'  subordinata
alla verifica dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo
decreto-legge n. 101 del  2013,  secondo  cui,  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2014,  il  reclutamento  dei  dirigenti   e   delle   figure
professionali comuni a tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici
unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon
andamento. I concorsi unici sono organizzati dal  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto  di  riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.  35,  comma  5,  del
medesimo  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   previa
ricognizione del fabbisogno presso  le  amministrazioni  interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a  tempo
indeterminato; 
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalita'  di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa  vigente,
le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati
a  svolgere  direttamente  i   concorsi   pubblici   per   specifiche
professionalita'; 
  Considerato che, in relazione alle  motivazioni  esplicitate  dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui  al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del  2013,
fermo restando  che  prima  di  indire  nuovi  concorsi  deve  essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione  da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza,
le procedure di autorizzazione a bandire  si  intendono  riferite  al
concorso unico; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed  in  particolare
l'art. 10 recante misure per lo svolgimento  delle  procedure  per  i
concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare,  gli
articoli 247, 248 e 249 in materia di semplificazione  e  svolgimento
in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali; 
  Visto l'art. 250, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, in materia di autorizzazioni a bandire nuovi concorsi  per  la
qualifica dirigenziale; 
  Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  comma  318,
secondo periodo, in materia di autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare  l'art.  1,
comma  147,  che,  con  riferimento  alle  graduatorie  di   concorsi
pubblici, stabilisce che quelle approvate nel 2019 sono  utilizzabili
entro tre anni dalla loro approvazione; 
  Visto l'art. 35, comma 5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in base al quale le graduatorie  dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni   pubbliche
rimangono  vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019 e 2020,
e specificando gli oneri sostenuti per le  assunzioni  effettuate  in
base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per  le
assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,  nonche'
gli oneri a regime; 
  Viste le note del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  del  14
dicembre 2021, prot. n. DFP 0083536 e DFP 0083608, con le  quali,  in
vista della conclusione  del  triennio  di  vigenza  delle  procedure
semplificate di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56,  le
amministrazioni sono  state  invitate  a  formalizzare  la  richiesta
relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali
da bandire ai sensi del citato comma 1 del art. 3 della legge  n.  56
del 2019 ovvero a formalizzare la richiesta relativa alle  assunzioni
residue  rispetto  a  quelle  effettuate  ai  sensi  della   facolta'
derogatoria ai sensi del citato comma 4 del art. 3 della legge n.  56
del 2019; 
  Tenuto conto, ai fini  del  calcolo  delle  facolta'  assunzionali,
delle  assunzioni  straordinarie  riconosciute  da  norme  che  hanno
consentito di ampliare le basi di calcolo; 
  Visti i riscontri pervenuti da  parte  delle  amministrazioni  alle
predette  note  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  del  14
dicembre 2021; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ministero della difesa 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad indire procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella Tabella 1 allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.